Tipologie di contratti di lavoro: caratteristiche e differenze
Diverse sono le tipologie di contratto di lavoro ad oggi ritenute legali. Ciò che le accomuna è l’ideale di fondo: stabilire i vincoli, i diritti ed i doveri tanto del dipendente quanto dell’azienda che assume.
La principale differenza tra le formule possibili risiede invece nella durata dell’incarico. Approfondiamo insieme l’argomento.
Contratto a tempo determinato
Iniziamo dal contratto a tempo determinato. Su questo documento vengono chiaramente indicate le date di inizio e fine rapporto professionale. Tale modalità di assunzione può estendersi al massimo sino a 36 mesi ed essere eventualmente rinnovata per 5 volte. Ciascun rinnovo deve essere regolarizzato in un lasso di tempo variabile a seconda dei casi tra i 10 ed i 20 giorni.
Contratto a tempo indeterminato
Il contratto a tempo indeterminato è chiaramente più rassicurante rispetto alla precedente tipologia. Esso infatti riporta la data di assunzione, ma non preannuncia alcun termine del rapporto di lavoro. Come stabilito dal Jobs Act del 2015, tale documento tutela i diritti dei dipendenti in termini di retribuzione, discriminazione e licenziamento ingiustificato. Esso inoltre snellisce le pratiche burocratiche in caso di contenzioso. Il luogo di lavoro può essere svolto in azienda o per alcuni giorni della settimana anche in un’altra sede in modalità Smart Working.
Contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione coinvolge un’agenzia interinale, un’impresa ed una figura professionale rispettivamente detti somministratrice, utilizzatrice e lavoratore.
La somministrazione può vincolare ciascuna delle parti per un tempo determinato o indeterminato.
Valida al massimo per 36 mesi, questa formula può essere rinnovata 5 volte. Scaduto tale lasso di tempo, cesseranno i rapporti professionali o si sottoscriverà un contratto a tempo indeterminato.
Apprendistato
Il contratto di apprendistato è in genere riservato ai lavoratori di età compresa tra i 15 ed i 29 anni.
Chi assume è tenuto non soltanto ad erogare uno stipendio, ma anche a formare professionalmente il dipendente.
L’apprendistato comprende diverse sottocategorie contrattuali. Questa formula permette di accettare lavoratori in mobilità o percettori di sussidi statali e di beneficiare di sgravi aziendali.
Contratto a chiamata
Il contratto a chiamata regola le cosiddette prestazioni temporanee: l’azienda si riserva cioè di richiedere i servigi del dipendente soltanto in caso di effettivo bisogno.
Tale formula prevede una durata massima di 400 giornate lavorative distribuite nell’arco temporale di un triennio.
Fanno eccezione i settori del turismo, del servizio pubblico e dello spettacolo per cui sono previste normative particolari.
Contratto a progetto
I contratti a progetto nel nostro paese non sono più legali. Tale norma non ha però valore retroattivo e, almeno in certi casi, consente delle deroghe.
Chiunque assuma un dipendente precedentemente vincolato da un contratto a progetto inoltre andrà incontro per legge ad alcuni significativi benefici legali, amministrativi e fiscali.
Lavoro accessorio
Anche la formula del lavoro accessorio non è più legale in Italia. Essa prevedeva una corresponsione in voucher INPS o, in alternativa, in Buoni Lavoro. Il dipendente assunto con questa formula aveva diritto anche a copertura previdenziale ed assicurativa.
I contratti per lavoro accessorio sono ancora sottoscrivibili nel caso di dipendenti disabili, tossicomani, titolari di sussidi statali o condannati alla detenzione.
Tirocini formativi
I tirocini formativi permettono di apprendere i rudimenti di un mestiere. Essi possono essere di natura curriculare, ossia legati all’attività didattica, o extracurricolare cioè svincolati dagli istituti scolastici ed universitari.
La regolamentazione degli stessi dipende da precise normative regionali. Una novità in materia di tirocini prevede l’abolizione di formule precedentemente molto diffuse che sfruttavano il lavoro di giovani laureati e neo abilitati.
Part-time
Non si tratta di un vero e proprio contratto, ma soltanto di una regolamentazione del monte ore di lavoro richiesto al dipendente.
Il part-time prevede una formula orizzontale, verticale o mista. Ciò significa che l’impiegato presterà servizio rispettivamente per poche ore al giorno, per l’intera giornata lavorativa ma a periodi alterni o in base ad una delle due opzioni secondo le mutevoli necessità dell’azienda.